Elementi circa la firma dei documenti a nome del professionista

In qualsiasi documento redatto dal Professionista (Relazione clinico-professionale, Relazione relativa a Obiettivi di trattamento, Progetti di riabilitazione o abilitazione funzionale, Progetto educativi, etc) occorre apporre un timbro di riconoscimento del Soggetto Producente, al fine di rendere identificabile il Professionista, per scoraggiare così indirettamente l’esercizio abusivo della professione.

Data:
4 Aprile 2023

In qualsiasi documento redatto dal Professionista (Relazione clinico-professionale, Relazione relativa a Obiettivi di trattamento, Progetti di riabilitazione o abilitazione funzionale, Progetto educativi, etc) occorre apporre un timbro di riconoscimento del Soggetto Producente, al fine di rendere identificabile il Professionista, per scoraggiare così indirettamente l’esercizio abusivo della professione.

Per l’identificazione univoca è necessario che il timbro contenga le seguenti informazioni: Nome e Cognome, Professione e Ordine di appartenenza (anche a mezzo di acronimo TSRM e PSTRP – GE IM SV) e numero di iscrizione.

Tali informazioni devono essere riportate anche nelle email che il professionista invia durante l’esercizio specifico delle sue funzioni, come anche in qualsiasi altro caso di utilizzo mediale ai fini professionali.

Si ricorda inoltre quanto segue: nell’invio di dati Personali Sensibili risulta consigliabile apporre in calce al testo dell’email una frase che richiami al rispetto dei Dati Sensibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente nell’UE in materia di protezione della PRIVACY.

Per quanto invece attiene  l’intestazione di un’eventuale parcella, i dati da inserire obbligatoriamente (art. 21 DPR 633/72) sono: nome e cognome, domicilio fiscale o dell’esercizio prevalente della professione privata (consigliabile quando si seguono situazioni ad elevato rischio di fragilità psico-sociale),  Partita IVA e Codice Fiscale.

Ai fini delle detrazioni delle prestazioni spese sanitarie (circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020), è necessario che dai documenti si evincano, inoltre, i seguenti dati: il titolo professionale, la data e il numero d’iscrizione all’albo o all’elenco speciale a esaurimento.

Ultimo aggiornamento

4 Aprile 2023, 15:04